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Regolamento

VASP COMUNITA' MONTANA ALTA VALTELLINA
REGOLAMENTO MODELLO

Art. 1 Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l’accesso e l’utilizzo delle strade agro-silvo-pastorali di proprietà pubblica o di proprietà privata, ma dichiarate di pubblica utilità, o comunque soggette a pubblico passaggio, di cui alla cartografia ed all’elenco strade allegati rispettivamente sotto la lettera “A” e “B” poste nel Comune di ________ e di quelle ulteriori che saranno individuate dalla Giunta Comunale con atti successivi; le strade che rientrano nel piano denominato VASP (VIABILITA’ AGRO-SILVO-PASTORALE) hanno le seguenti caratteristiche:

a) sono chiuse al traffico ordinario, salvo autorizzazione in deroga rilasciato dal Comune o dal Soggetto Gestore, di categorie di veicoli selezionati e meglio identificati all’art.8 del regolamento;

b) possiedono caratteristiche tali da richiedere cautele per il transito e da non renderle idonee al traffico ordinario, in base alle indicazioni contenute nella D.G.R. 8/08/2003 NR. 7/14016, recepita all’art. 26 del P.T.C.P. adottato dal Consiglio Provinciale e censite dalla Comunità Montana Alta Valtellina attraverso il Consorzio Forestale Alta Valtellina;

c) sono escluse dalla classificazione di cui all’art. 2 del Codice della Strada;

Sono esclusi dalla presente regolamentazione i sentieri pedonali e/o tracciati per biciclette – Mtb.

Per le strade VASP all’interno del territorio del Parco Nazionale dello Stelvio, l’amministrazione del Parco potrà, per esigenze naturalistiche e ambientali, o di maggiore valorizzazione a scopi escursionistici, introdurre ulteriori regolamentazioni da concordare con le Amministrazioni locali, anche con differenziazione degli accessi per fasce orarie o periodi stagionali. Potranno essere concordati con l’Amministrazione del Parco anche programmi di gestione di servizi attinenti la suddetta viabilità agro-silvo-pastorale.

Art. 2 Classificazione

La classificazione delle strade è effettuata dalla Comunità Montana, sentiti i Comuni.
La L.R. n.31/2008 prevede che le Comunità Montane predispongono piani di viabilità agro-silvo- pastorali, nell’ambito dei piani di indirizzo forestale, allo scopo di razionalizzare le nuove infrastrutture e di valorizzare la interconnessione della viabilità esistente.
Entro il mese di febbraio di ogni anno la Comunità Montana redige apposita proposta per l’individuazione, la revisione o l’aggiornamento degli elenchi delle strade agro-silvo-pastorali, evidenziandone il tracciato su apposita cartografia.
Tale proposta è pubblicata all’albo comunale per 15 giorni.
Contro di essa ed entro la scadenza di pubblicazione potranno, da chiunque, essere avanzate osservazioni e opposizioni, da depositarsi presso Segreteria del Comune.

Art. 3 Soggetto gestore

Soggetto gestore delle strade inserite nel piano VASP è il CONSORZIO FORESTALE ALTA VALTELLINA, qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 4 Segnaletica. Chiusura con cartello

Le limitazioni alla circolazione sono rese note al pubblico, a cura del Soggetto Gestore, mediante posa di idonea segnaletica verticale riportante: la normativa di riferimento, la classe di transitabilità e gli estremi del presente regolamento.
Senza segnaletica verticale il presente regolamento non potrà essere attuato.

Art. 5 Chiusura con barriera (facoltativo)

Per le strade di cui agli allegati “A” e “B”, che si ritiene di chiudere con idonea barriera munita di chiave, il titolare del permesso ha l’obbligo:

  • di richiudere la medesima dopo ogni passaggio, in modo da non consentire ad altri automezzi non autorizzati di superare in concomitanza lo sbarramento.
  • di detenere le chiavi della eventuale barriera, con il divieto di riproduzione delle stesse e di loro cessione a persone non autorizzate.

Art. 6 Ordinanza di chiusura

Il Comune, in particolari situazioni, anche dietro segnalazione del Gestore, potrà emanare un’ordinanza di chiusura al transito, estesa anche ai titolari di permessi. L’ordinanza dovrà essere esposta all’inizio della strada, dove è stata posizionata la segnaletica di divieto di circolazione. Salvo casi particolari costituiscono motivo di chiusura, anche senza ordinanza, l’innevamento o la presenza di ghiaccio sul tracciato.

Art. 7 Pubblico transito

Il rilascio dell’autorizzazione al transito sulle strade agro-silvo-pastorali non si configura quale apertura delle medesime al pubblico transito ai sensi della vigente normativa del Codice della Strada. Al fine di tutelare la pubblica sicurezza, si stabilisce, comunque, l’obbligo di rispettare tutte le norme di comportamento contenute nel Codice della Strada.

Art. 8 Categorie di veicoli autorizzabili al transito.

E’ consentito il rilascio di autorizzazioni al transito:

  • SULLE STRADE DI CLASSE 1 e 2: a tutti i veicoli con specifiche di carico ammissibili, secondo quanto determinato dall’allegato “D”, con le esclusioni di cui al successivo terzo comma.
  • SULLE STRADE DI CLASSE 3 e 4: esclusivamente a veicoli muniti di trazione integrale e motoveicoli.

I veicoli autorizzati dovranno transitare a velocità moderata, in ogni caso non superiore a 30 Km/h. E’ vietato il rilascio di autorizzazioni al transito, su tutte le strade inserite nel piano VASP, alle seguenti categorie di veicoli:

  • auto caravan di cui all’art. 54 lettera m) del Codice della Strada;
  • autobus categoria M2/ M3 di cui all’art. 47 lettera b) comma 2° del Codice della Strada;
  • autocarri con carico superiore a 250 qli, salvo specifiche deroghe di cui all’art.18.

In ogni caso dovranno essere utilizzati esclusivamente mezzi che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale. I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Art.9 Principio di gradualità in riferimento alla classe di transito e classificazione delle strade

In relazione alla classe di transito della strada, viene graduata la determinazione di esclusione di categorie di veicoli di cui all’art. 8 del presente regolamento, nonché ridotta l’utenza ammissibile.

Si consente esclusivamente un maggior utilizzo temporaneo delle strade classificate:

  • STRADE PRIMARIE (elencate nell’Allegato B), in relazione alle caratteristiche delle stesse, in quanto rivestono un’importanza strategica per lo sviluppo del reticolo viario, per la multipla funzionalità di collegamento primario con il fondovalle, per la scarsità di aree di sosta dove viene individuata la partenza, nonché per la presenza di strutture ricettive.
  • STRADE SECONDARIE (elencate nell’Allegato B) potranno essere percorse esclusivamente dalle categorie di utenza, di cui al successivo art. 11, categorie A e B; potranno essere concesse deroghe alle categoria di utenza C, che dovranno comunque essere limitate e contingentate per numero, in base al periodo, per far fronte a specifiche esigenze, che dovranno essere valutate singolarmente.
  • STRADE A MAGGIOR TUTELA potranno essere percorse esclusivamente dalle categorie di utenza, di cui al successivo art. 11, per far fronte a specifiche esigenze, che dovranno essere valutate singolarmente.

Art. 10 - Transito su strade interessate da aree sciabili

Salvo eventuali motivate deroghe di volta in volta accordate dal gestore su indicazione del Comune, dal 16 novembre al 30 aprile di ogni anno è vietato il transito sulle strade interessate dal passaggio di aree sciabili.

Art. 11 Categorie di soggetti autorizzabili al transito e tariffe (Vedi allegato “E“)

Il rilascio dell’autorizzazione è riservato alle categorie d’utenza di seguito elencate:

A) PERMESSI PERMANENTI

  • A1: Proprietari e/o titolari di diritti reali degli immobili serviti dalla strada (gestori rifugi- alpeggiatori, caricatori di bestiame). Permessi permanenti gratuiti - salvo perdita dei requisiti - (max 5 permessi ogni nucleo familiare) limitati al solo transito sulle strade necessarie per raggiungere la proprietà.
  • A2: Personale Soccorso Alpino e/o che opera per conto di Enti della P.A. (es. Parco, ARPA, ecc.) nell’esercizio delle proprie funzioni. Pass personale gratuito valido per tutta la CMAV, che verranno di norma consegnati nel numero necessario direttamente all’Ente di appartenenza. Non necessario per i mezzi propri delle Istituzioni (vedasi anche art. 16).

B) PERMESSI TEMPORANEI

  • B1: Soggetti residenti (per il solo Comune di residenza) – Permesso giornaliero € 2,00; permesso annuale € 10,00 se limitato alle strade primarie; permesso annuale € 20,00 se comprese anche le strade secondarie;
  • B2: Soggetti che hanno bisogno di svolgere attività di ricerca o studio per motivi professionali o nell’ambito di percorsi formativi (da comprovare) - Permesso giornaliero a € 2,00, settimanale a € 10,00, mensile a € 30,00, annuale a € 50,00, valido per tutta la CMAV per la sola strada necessaria, comprese strade secondarie ed a maggior tutela.
  • B3: Soggetti che svolgono attività economica-professionale (Titolari di licenza di noleggio con conducente – NCC - nell’ambito del territorio della Comunità Montana Alta Valtellina e Guide Alpine)
    • Titolari NCC: Permesso annuale personale al costo di € 100,00, valido per tutta la CMAV, escluse strade di maggior tutela, salvo deroghe rilasciate dal Comune;
    • Guide Alpine: Permesso annuale personale al costo di € 50,00, valido per tutta la CMAV, comprese strade di maggior tutela;
  • B4: alle ditte (edili, elettrotecniche, idrauliche, forestali, ecc.) che devono effettuare lavori autorizzati, ai tecnici che devono effettuare attività di rilievo e/o progettazione di opere pubbliche, nonché ai dipendenti ed ai fornitori di strutture ricettive in quota verranno rilasciati permessi, ai soli veicoli di proprietà dei suddetti soggetti, per raggiungere il luogo dell’intervento e per il tempo necessario all’esecuzione delle attività. Su tale permesso verrà indicata la targa del veicolo a motore dell’avente diritto. Permesso gratuito (massimo un permesso per ogni attività, salvo particolari esigenze);
  • B5: Gestori di attività ricettive (anche se non residenti nel Comune): Permesso annuale € 50,00 valido per il solo Comune ove è ubicata la struttura ricettiva, con esclusione delle strade di maggior tutela (max 1 Pass nominativo per struttura)

C) PERMESSI TURISTICI

  • C1. Soggetti ospiti presso rifugi, escursionisti o altro (solo per strade primarie necessarie in classe 1 o 2): Permessi temporanei giornalieri € 5,00, 2 giorni € 8,00, settimanali € 15,00, mensili € 30,00 o annuali € 50,00 (I pass verranno rilasciati nei punti vendita convenzionati o secondo altre modalità, anche telematiche, senza necessità di richiesta scritta).
  • C2. Soggetti ospiti presso rifugi, escursionisti, dando priorità ai residenti della CMAV (con contingentamento stabilito preventivamente dal Comune, per le strade necessarie, con esclusione di quelle di maggior tutela): Permesso temporaneo giornaliero a € 5,00, settimanale a € 20,00 e mensile a € 50,00. I pass verranno rilasciati solo qualora non venga superato il numero stabilito, previa richiesta presso il Comune o punti convenzionati. Il Comune potrà valutare l’opportunità di stipulare apposite convenzioni con alberghi e/o rifugi.

Le tariffe di cui al presente articolo verranno aggiornate periodicamente con deliberazione di Giunta comunale, previa intesa con gli altri Comuni della CMAV.

Art. 12 Domanda di autorizzazione al transito e trattamento dati personali

La domanda di autorizzazione al transito deve essere presentata al Comune o al soggetto Gestore, in conformità all’allegato modello “C”: Facsimile domanda di autorizzazione al transito. Il permesso viene rilasciato entro 15 gg dalla presentazione della richiesta.
Per le autorizzazioni di tipo C non è necessaria domanda scritta, ma il permesso può essere acquistato anche presso esercizi convenzionati, fornendo la targa del veicolo e chiaramente la scadenza di validità dello stesso.

I dati personali di cui la proprietà viene in possesso a seguito dell’applicazione del presente regolamento verranno trattati con le modalità di cui al D.Lgs. 196/2003.

Art. 13 Rilascio dell’autorizzazione al transito

L’autorizzazione di tipo A e B viene rilasciata dal Gestore, qualora sussistano i requisiti necessari mediante apposito contrassegno, da collocarsi sul veicolo in maniera ben visibile e di facile verifica per eventuali controlli.
Verrà rilasciato un singolo permesso per ogni veicolo autorizzato.

Qualora gli aventi diritto, per il raggiungimento dei fondi o degli immobili, debbano percorrere strade che attraversano diverse proprietà comunali limitrofe e/o confinanti, si conviene che il permesso sarà unico e sarà valido reciprocamente per l’intero percorso di raggiungimento individuato dal Gestore in base a congrua valutazione.

Art. 14 Obblighi del soggetto autorizzato al transito.

Il rilascio dell’autorizzazione comporta per i beneficiari la conoscenza e l’accettazione del presente regolamento e l’obbligo di contribuire alla ordinaria funzionalità della strada e quindi i soggetti autorizzati al transito devono:

  • esporre sul mezzo il permesso rilasciato, in maniera visibile, con esclusione di ciclomotori e motocicli;
  • evitare ogni comportamento che possa determinare un danno alla strada o un peggioramento delle sue caratteristiche di transitabilità, mantenendo uno stile di guida appropriato;
  • eliminare dalla stessa ogni ostacolo al transito (sassi, rami e simili), ovvero segnalarne la presenza e mantenere disintasati canalette o altri manufatti di regimazione idraulica, mediante semplici operazioni di pulizia;
  • utilizzare esclusivamente mezzi che, oltre ad essere idonei ed adeguati alla classe di transitabilità di cui alla Direttiva regionale sulle strade forestali, siano in regola con la vigente normativa amministrativa e di sicurezza in materia di circolazione stradale (D.Lgs. 30.04.1992, n. 285). I predetti mezzi dovranno essere coperti da idonea polizza assicurativa.

Nel caso di comportamenti non adeguati o nel caso in cui i soggetti autorizzati non collaborino a salvaguardare la funzionalità della strada, il Gestore potrà revocare i permessi rilasciati.

Art. 15 Registro permessi.

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro, accessibile per la consultazione anche da parte del Comune, i permessi rilasciati con indicazione del soggetto autorizzato, del periodo di validità, della targa e marca del veicolo e dell’importo incassato.

Art. 16 Esenzioni all’obbligo dell’autorizzazione al transito

Sono esenti dalle limitazioni al transito sulle VASP, attenendosi alle norma di sicurezza i veicoli del soggetto Gestore, delle Forze di Polizia e di Soccorso, delle Pubbliche Amministrazioni, del Consorzio Forestale Alta Valtellina, delle Società di Servizi pubblici.

Sono parimenti esenti i mezzi agricoli condotti dai titolari di diritti reali e/o proprietari di immobili, per la gestione delle ordinarie attività, nonché i velocipedi.

Sono infine esenti anche i titolari di uso civico, anche se con veicolo ordinario, limitatamente alla strada necessaria, purché espongano il documento attestante la titolarità del diritto.

Art. 17 – Periodo di validità delle autorizzazioni (vedi tabella art.11)

La validità delle autorizzazioni sarà limitata alle necessità dichiarate ed è fissata per ogni categoria di cui all’art. 11 come segue:

  • per le categorie di tipo A validità permanente, salvo perdita dei requisiti.
  • per le categorie di tipo B e C validità decorrente dalle ore 00.00 del giorno di rilascio alla mezzanotte del giorno di scadenza (permessi giornalieri, settimanali e mensili), ad esclusione dei permessi di tipo C1 il cui periodo di validità decorre dall’ora di validazione. Il periodo di validità dei permessi annuali decorre dal primo gennaio al 31 dicembre dell’anno di rilascio, salvo la perdita dei requisiti.

Art. 18 Polizza fidejussoria – Deroghe e Garanzie

Sulle strade della VASP, per interventi di manutenzione straordinaria o necessità di servizi particolari (manutenzione impianti, trasporto animali, trasporto di legname o materiali, ecc.), è consentita la deroga al transito anche ad autocarri con carico superiore a 250 q.li, previa autorizzazione e presentazione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura (sede stradale e manufatti) quantificata dal Gestore.

Art. 19 Manifestazioni

Per esigenze connesse all’effettuazione di sagre, feste campestri, manifestazioni folcloristiche, il Comune potrà, per la sola giornata dell’evento, consentire la libera circolazione sulle strade interessate, definendo le modalità di accesso, percorrenza e sosta e dandone comunicazione agli Enti competenti, almeno 15 giorni prima della data di svolgimento.

A tal fine andranno posizionate, lungo le stesse strade, tutte le segnalazioni e le indicazioni utili.

Art. 20 Competizioni

Gare di ciclocross, mountain-bike, trial, fuoristrada ecc. potranno essere autorizzate dal Comune mediante specifica convenzione con gli organizzatori. In tale atto si dovranno prevedere i tempi e i modi del ripristino dello stato dei luoghi prevedendo, subordinatamente al rilascio dell’autorizzazione, la presentazione di una polizza fideiussoria a copertura di eventuali danni all’infrastruttura, (sede stradale e manufatti) causati dalla manifestazione e dalle attività connesse.

Art. 21 Manutenzione

La manutenzione della viabilità agro-silvo-pastorale è a carico del soggetto Gestore, sulla base delle convenzioni che lo stesso ha stipulato con il Comune, la Comunità Montana e con gli altri soggetti aventi titolo.

Secondo quanto previsto dalla Circolare nr. 11 del 2008 emanata dalla Regione Lombardia, principio irrinunciabile, al di là delle uniche categorie (categoria A1) che possono essere escluse dal pagamento, è che non può essere deliberata la gratuità al transito per i cittadini solo perché residenti o nativi nel Comune.

Infatti, al fine di garantire la manutenzione delle strade, risulta necessario stabilire un transito oneroso. L’onerosità dell’accesso, fatto salvo il caso degli aventi diritto ad ottenere l’autorizzazione “a titolo gratuito” ai sensi del precedente art. 11, costituisce una garanzia di risorse economiche, indispensabili ai fini di realizzare i lavori minimali di manutenzione ordinaria che, annualmente, si rendono necessari al fine di garantirne la transitabilità.

In relazione a quanto previsto dal punto 5.7 della Direttiva regionale verrà istituito un fondo alimentato anche con gli importi che ogni soggetto, autorizzato ai sensi del regolamento, è tenuto a versare nella misura stabilita dalla Proprietà d’intesa con il Gestore, il quale ha l’obbligo di comunicare annualmente a tutti i soggetti interessati l’entità degli importi introitati, i costi sostenuti ed i lavori realizzati con il principio di massima trasparenza.

Art. 22 Convenzione

In casi particolari il Comune ed il Gestore potranno stipulare una convenzione con i soggetti autorizzati al transito, in base alla quale essi si impegnano a realizzare lavori ed opere di manutenzione.

Art. 23 Danni

Tutti quelli che utilizzano le strade agro-silvo-pastorali di cui al presente regolamento, a termine dell’articolo 2043 del Codice Civile, sono responsabili di eventuali danni a persone ed a cose, sollevando la Proprietà e il Gestore da qualsiasi responsabilità.

La Proprietà e il Gestore delle strade agro-silvo-pastorali effettueranno le verifiche atte a determinare la natura e l’entità dei danni arrecati alle medesime, nonché la natura e l’entità del ripristino.

Art. 24 Iniziative di volontariato

Il gestore, in accordo con il Comune, può promuovere iniziative di volontariato a beneficio delle collettività, prevedendo di conseguenza, per i partecipanti, specifiche modalità di transito sulla VASP da stabilire.

ART. 25. Aspetti tecnico gestionali

Spetta al Soggetto gestore, d’intesa con la proprietà, predisporre la modulistica necessaria, nonché definire le modalità operative e gestionali per la corretta applicazione del presente regolamento. Le spese necessarie alla gestione del presente regolamento (segnaletica, gestione permessi o altro) possono essere coperte con il fondo di cui all’art.21.

Art. 26 Vigilanza

Gli organi di Polizia stradale di cui all’art. 12 del D.Lg.vo 30.4.1992, n. 285, nonché il Servizio GEV (Guardie Ecologiche Volontarie) della Comunità Montana Alta Valtellina, sono incaricati di vigilare sul rispetto del presente regolamento.

Art. 27 Sanzioni

Chiunque transita o sosta senza autorizzazione di cui alla L.R. n. 31/2008 in relazione a quanto disposto dal TUEL, su una strada agro-silvo-pastorale di cui all’elenco allegato B), è punito con sanzione amministrativa, con pagamento in misura ridotta di € 100,00.

Chiunque operi la contraffazione, alterazione, modifica o correzione dei permessi rilasciati è punito con sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 100,00 ed il ritiro dell’autorizzazione.

Chiunque circoli in difformità all’autorizzazione di cui è titolare, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 50,00.

Chiunque ometta di esporre il permesso di circolazione è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria con pagamento in misura ridotta di € 25,00.

Chiunque violi le altre norme della presente Regolamento, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da € 100,00 ad € 300,00 con pagamento in misura ridotta di € 100,00; Le presenti sanzioni vengono determinate ai sensi dell’art. 16 della Legge 689 del 24 novembre 1981.

L’autorità competente è il Comune di _____________.

Il pagamento dovrà essere effettuato entro 60 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione commessa, direttamente presso il Comando della Polizia Locale o con versamento sul c/c postale o bancario intestato alla Tesoreria del Comune di _____________, indicando chiaramente il numero del provvedimento sanzionatorio.

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